Art. 6.

      1. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

          a) la procedura della progettazione esecutiva;

          b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società per azioni concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

          c) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

          d) le procedure relative all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti.